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Segnaliamo i seguenti riferimenti normativi
La sentenza 654/2012 della Cassazione stabilisce che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrano alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere. L’utilità, poi, dev’essere diretta e specifica, strettamente connessa all’immobile e tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un vantaggio che costituisca mero riflesso dell’inclusione del bene nel comprensorio di bonifica’.
MARCHE, L.R. n. 13/2013 (Art. 6 – Partecipazione al consorzio e ruoli di contribuenza)
2.La contribuenza per gli immobili che traggono beneficio dall’attività del consorzio è determinata sulla base di un piano di classifica e di riparto per ogni comprensorio, deliberato dal consorzio, viste le delibere dei comprensori e in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, solo in assolvimento degli obblighi a carico dei privati ai sensi dell’articolo 868 del codice civile.
…………….
5.La contribuenza determinata sulla base del piano di classifica e di riparto e per l’attuazione del piano di bonifica o qualora gli enti locali si avvalgono delle convenzioni di cui all’articolo 3, comma 3, deve essere trasmessa o comunicata preventivamente a tutti gli interessati, che ne devono conoscere l’utilizzo, e le modalità di riscossione devono restare in capo al consorzio.
In particolare il sottoscritto proprio l’anno scorso, dopo aver chiesto e ricevuto regolare permesso dalla provincia, ha provveduto alla manutenzione di tutti i fossi che toccano il proprio terreno. Quindi il discorso risulta particolarmente ingiusto.
Mi chiedo se un ente obbligatorio possa esimersi dall’osservare la costituzione nell’esercizio delle sue funzioni, nello specifico l’art. 3 ” L’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. L’elezioni del consiglio d’amministrazione diviso in tre liste dove i seggi sono assegnati in proporzione alla contribuenza pagata fa si che una minoranza che beneficia del servizio irriguo prevalga sulla maggioranza dei coattivamente associati e ciò in virtù di legge.Il servizio irriguo è un fatto volontario e contrattuale che astutamente viene spacciato come contributo per la bonifica. Prerogativa delle associazione agricole è il saper veicolare i consensi elettorali verso i partiti che li tutelano. Cambiamo il sistema elettorale e i consorzi saranno amministrati dalla volontà popolare espressa mediante voto paritario. “Una testa un voto”